IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55,  come  modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30, e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista  l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti
domiciliari  emessa  in  data  6 dicembre  2000,  dal  giudice per le
indagini  preliminari  presso  il  tribunale  ordinario di Milano nei
confronti  della  sig.ra  Milena Bertani, consigliere regionale della
regione Lombardia;
  Vista  la comunicazione in data 18 dicembre 2000, n. 10508/2635 del
commissario del Governo nella regione Lombardia;
  Vista l'ordinanza emessa in data 31 gennaio 2001 dal giudice per le
indagini  preliminari  presso il tribunale ordinario di Milano con la
quale  nei  confronti  della  sig.ra Milena Bertani viene disposta la
revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari;
  Considerato  che,  per  il  periodo  dell'applicazione della misura
cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della sig.ra Milena
Bertani,  ne  consegue  la  sospensione  dalla  carica di consigliere
regionale;
  Accertata   la   sussistenza   dei  presupposti  della  sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il Ministro
dell'interno;

                              Decreta:
  La  sig.ra  Milena  Bertani  e' sospesa dalla carica di consigliere
della  regione Lombardia, a decorrere dalla data del 6 dicembre 2000,
fino al 31 gennaio 2001.
    Roma, 9 aprile 2001

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Amato
                Il Ministro per gli affari regionali
                               Loiero
                      Il Ministro dell'interno
                               Bianco